lunedì 2 gennaio 2012

ART. 724

  LA BESTEMMIA E' REATO


Comma primo, versione originale (1930):
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o Simboli o le Persone venerate nella religione dello Stato è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».
Comma primo, come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 440 (1995):
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila».
Comma primo, come modificato dal Decreto Legislativo n. 507 (1999, versione vigente):
«Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità è punito con la sanzione amministrativa da lire centomila a seicentomila».
I recenti interventi della Corte Costituzionale, del Parlamento e del Governo non hanno risolto l’assurdità di una tutela legale della bestemmia.
Oltre a essere diventata, in alcuni casi, quasi un intercalare, va riaffermato con forza che la bestemmia, al giorno d’oggi, non rappresenta altro che la tutela giuridica di “persone” la cui esistenza è indimostrabile.
Nei fatti, l’allargamento della fattispecie a tutte le divinità ha in realtà ulteriormente minato la libertà di pensiero e di critica, come è stato fatto notare da più parti.
Un anacronismo reso ancora più stridente dalla volontà, da parte delle confessioni religiose di minoranza sottoscrittrici di intese con lo Stato, di vedersi tutelate in materia penale esclusivamente in base ai diritti di libertà sanciti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. La permanenza della bestemmia nel Codice penale - anche se come illecito amministrativo - resta così, ancora oggi, legata a una precisa volontà egemonica della Chiesa Cattolica.
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tratto dal sito Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti

CHE SCANDALO!!! 

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